Spedizione di rifiuti: Sanzionabile penalmente la falsità nella documentazione

Descrizione

Cass. Pen., sent. 29 Settembre 2022 n. 36817

L’attestazione nella bolletta doganale dell’avvenuta bonifica di parti o accessori di veicoli, in realtà ancora intrisi di quantità non trascurabili di olio, costituisce falsità ideologica in atto pubblico, punibile ai sensi dell’art. 483 del Codice penale.
A sancirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. 36817/2022, con la quale gli Ermellini confermano la condanna al mandante di una spedizione di una partita di parti di autoveicoli fuori uso, il quale aveva dichiarato la completa bonifica del materiale inviato.
Nel caso in specie, i giudici sottolineano come, alla luce al notevole quantitativo d’olio rinvenuto nei materiali, questi non possano essere considerati come parti o accessori recuperati di veicoli fuori uso, ma mantengano senza dubbio la qualifica di rifiuto.

LEGGI DI PIÙ

Questo contenuto è consultabile solo se si è sottoscritto un abbonamento CONTENT (oppure un pacchetto OPEN ACCESS)

 VAI AGLI ABBONAMENTI

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Contattaci se hai bisogno di maggiori informazioni su questo contenuto
RICHIEDI INFORMAZIONI
Contatta il nostro servizio clienti ed ottieni in tempi brevi tutte le informazioni necessarie nonché preventivi gratuiti.
Ambiente Legale dalla parte delle aziende.
RICHIEDI INFORMAZIONI