Ciò che l’autorizzazione non dice: i valori-soglia e i controlli ex lege negli scarichi in acque superficiali

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di Valentina Felisatti

Ogni mese, la disciplina degli scarichi si arricchisce di giurisprudenza che contribuisce a delinearne il perimetro applicativo.

Alla fine di gennaio, il T.A.R. Toscana si è soffermato sullo specifico aspetto dei controlli ex lege sui valori-soglia di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 del TUA, in un caso avente ad oggetto lo scarico in corpo idrico superficiale esitante da un impianto di trattamento di acque reflue urbane, nel quale la condotta fognaria faceva confluire anche acque reflue industriali.

Più in particolare, la pronuncia si sofferma sul rapporto tra autocontrolli del gestore e controlli per mano dell’autorità, evidenziando come “restano sempre salve le competenze istituzionali degli organi deputati al controllo pubblico, e che gli autocontrolli, che i gestori degli impianti di trattamento devono assicurare sugli scarichi e sulle acque in entrata, sono distinti e infungibili rispetto ai controlli istituzionali”.


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