Palazzo Spada scivola sull’olio (esausto)

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di Daniele Carissimi

Commento alla sentenza del 14 dicembre 2021 n. 8330

La normativa in materia di rifiuti è senza dubbio complessa ed estremamente tecnica e ciò da sempre genera, non solo negli operatori del settore ma anche in quelli del diritto, dubbi e perplessità di notevole importanza. Nondimeno vi sono alcuni punti fermi che governano la materia che, ove messi in discussione, possono produrre conseguenze nefaste in termini di certezza del diritto ed efficiente gestione dei rifiuti in conformità con i principi di economia circolare che governano il nostro sistema.

Tra questi vi è indubbiamente la distinzione, sul piano della classificazione, tra rifiuti urbani e rifiuti speciali. Classificazione dalla quale discendono significative differenze a livello di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti e di oneri a carico degli operatori coinvolti nelle diverse filiere.

Quali sarebbero dunque gli effetti nell’ipotesi in cui tale distinzione venisse a mancare, o meglio, in cui si giungesse a ritenere che un rifiuto può essere allo stesso tempo qualificato sia urbano che speciale?

Quale impatto potrebbe avere tale operazione interpretativa sulla gestione dei rifiuti e sugli oneri posti dalla normativa a carico degli operatori del settore?

Questa è infatti la conclusione cui è giunto il Consiglio di Stato nella sentenza del 14 dicembre 2021, n. 8330 e da cui nascono numerosi e delicati interrogativi sui quali è fondamentale fare chiarezza.


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