di Roberta Tomassetti
La Corte di Cassazione Penale torna sulla differenza tra scarico domestico e scarico industriale, con particolare riferimento alla qualificazione degli scarichi dei servizi igienici di una clinica medica.
Il riferimento corre alla sentenza della sezione III del 16 maggio 2024, n. 19391 ove i giudici ribadiscono la necessità di seguire, nella qualificazione dello scarico, il criterio della provenienza – e non invece un criterio qualitativo – sulla scorta del quale vanno classificati come industriali i reflui, comunque, esitanti da attività di produzione di beni e servizi.
Di interesse anche i chiarimenti della Corte circa la procedura di estinzione del reato di cui all’art. 318-ter e la possibilità che il mancato ricorso alla stessa possa comportare o meno un’improcedibilità dell’azione penale.
L’articolo, dopo una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento di cui al Testo Unico Ambientale, richiama i passaggi salienti della motivazione della pronuncia.
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