Descrizione
La gestione dei liquidi emunti dalla falda nelle ipotesi di contaminazione dei siti ha suscitato non pochi problemi sotto diversi profili. Su tutti si pensi al regime applicabile alle acque, ossia se devono essere gestite come rifiuti liquidi ovvero secondo la disciplina della Parte III del Testo Unico ambientale.
Un altro profilo ambiguo attiene l’individuazione dell’Ente competente nelle ipotesi in cui deve chiedersi l’autorizzazione allo scarico, in quanto questo potrebbe variare a seconda dello stato del procedimento di bonifica.
Sul tema è intervenuta una recente sentenza del TAR Lazio, che si pronuncia proprio sulla competenza ad autorizzare lo scarico in corpo idrico negli interventi di messa in sicurezza d’emergenza.
L’elaborato, sulla scorta di quanto emerge dalla recente pronuncia e a fronte di una sintetica ricostruzione normativa, mira a dissipare i dubbi in merito al soggetto competente.
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