Descrizione
Nel provare il nesso di causalità tra condotta dell’autore e la condizione di inquinamento, per l’accertamento della responsabilità per la bonifica di un sito inquinato, vige la regola del “più probabile che non”. Di conseguenza, per acclarare in concreto detto legame causale, non sarà necessario raggiungere un livello di probabilità prossima alla certezza (escludendosi pertanto l’applicabilità di una impostazione probatoria “penalistica” incentrata sul superamento della soglia del c.d. “ragionevole dubbio”), ma sarà sufficiente per l’amministrazione dimostrare – anche sulla base di elementi indiziari – un grado di probabilità maggiore della opposta possibilità secondo il principio del “più probabile che non”, tipico standard probatorio civilistico.
Per superare il ragionamento presuntivo, il soggetto individuato come responsabile dell’inquinamento dovrà, dal canto suo, provare, con elementi specifici ed idonei, la reale dinamica degli avvenimenti e indicare a quale altra specifica attività / autore debba addebitarsi la condotta causativa della contaminazione, non potendosi limitare a generare vagamente il dubbio circa una possibile responsabilità di terzi.
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