Descrizione
L’export di un sottoprodotto non lo rende un rifiuto.
Per essere qualificato come tale, il sottoprodotto non deve necessariamente essere ceduto ad una specifica attività di riutilizzo.
È quanto sostenuto dal Consiglio di Stato nella sentenza 1336/2022, con la quale i giudici amministrativi hanno disposto l’annullamento di un atto dell’Agenzia delle Dogane.
In particolare, il provvedimento annullato disponeva che la vendita dei materiali ad una società estera generica, invece di una specializzata nell’attività di recupero, non avrebbe garantito il riutilizzo dei suddetti.
Affermazione questa che viene rigettata prima dal Tar Liguria e, successivamente, anche dal Consiglio di Stato, per i quali invece il rispetto delle condizioni di cui l’art 184 bis del TUA e la puntuale predisposizione della documentazione attestante l’avvenuta operazione darebbero sufficiente certezza circa il futuro riutilizzo di tali prodotti. Di conseguenza, una volta garantito il recupero di tali materiali, i giudici amministrativi sostengono che i suddettii non perdano dunque il loro status di sottoprodotto per il sol fatto di essere venduti all’estero in una generica operazione commerciale.
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