Descrizione
Ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto non è sufficiente che i materiali siano venduti a soggetti terzi e da questi ad altri, necessitando, anche a seguito di diversi passaggi intermedi, che il materiale sia concretamente utilizzato, così come previsto all’art. 184-ter TUA.
Lo ribadisce il TAR Lombardia, il quale precisa che la semplice commercializzazione dell’end of waste rileverebbe quale facile elusione dell’onerosa disciplina dello smaltimento dei rifiuti.
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