di Antonio Mogavero
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, rispondendo ad un interpello formulatogli, ritorna sulla nozione di luogo di produzione.
Benché in difetto di una puntuale definizione, trattasi di un concetto centrale, specialmente per la regolarità del deposito temporaneo.
Invero, l’attuale formulazione dell’art. 185-bis TUA, nel disciplinare tale istituto sembra descrivere il luogo di produzione in maniera elastica e ampia, prestando il fianco ad interpretazioni che non appaiono coerenti con la ratio del deposito temporaneo.
Non sorprende, quindi, che un Comune abbia chiesto al MASE se per le attività di manutenzione del verde pubblico possa essere considerato luogo di produzione l’intero territorio comunale, al fine del regolare allestimento del deposito temporaneo.
Il presente contributo, partendo dalla ricostruzione del contesto normativo di riferimento, analizza la risposta del Dicastero.