Tra le attività assoggettate ad AIA, l’Allegato VIII alla Parte Seconda del Testo Unico Ambientale comprende l’“Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un’installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente Allegato” (categoria IPPC 6.11).
Tale categoria fu introdotta dal legislatore europeo nell’ambito dell’aggiornamento della disciplina AIA realizzato con la direttiva 2010/75/UE con l’intento di garantire l’applicazione delle migliori tecniche disponibili anche all’attività di depurazione di reflui industriali provenienti da installazioni AIA svolta fuori sito.
A fronte di un recente interpello ambientale, il Ministero offre un quadro completo sulla corretta interpretazione di questa categoria IPPC, ricalcando in parte i concetti già espressi con circolare del 17 giugno 2015.
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