di Giulio Del Prete
Nella nozione di recupero di rifiuti rientrano diverse tipologie di attività, elencate, seppur in maniera non esaustiva, all'allegato C della parte IV del D.Lgs. 152/06.
Tra queste, e segnatamente tra le attività preliminari al recupero finale, rientra l'operazione R13, riferita alla “Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”.
Da tale formulazione sembra potersi derivare che non è consentito il passaggio di un rifiuto da R13 a un altro R13, nella misura in cui la messa in riserva è funzionale ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12.
Dall’altra parte il Codice dell’Ambiente non contempla espressamente alcuna disposizione che vieti tout court l’invio da R13 a R13.
La presente trattazione mira, dunque, a definire se e quando sia possibile un cd. “doppio R13”.