Brevi note a Cass Civ., Sez II, ord. n. 19748 del 22.06.2022
Con l’ordinanza n. 19748 del 22.06.2022, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul fondamento della punibilità del concorso di persone nell’illecito amministrativo, con riferimento al trasporto di rifiuti non pericolosi, riconoscendo eguale responsabilità a produttore e trasportatore, quali trasgressori principali, in caso di omissione ovvero irregolarità nella compilazione del FIR. I giudici di legittimità hanno ribadito che il fondamento della punibilità del concorso di persone nell’illecito amministrativo risiede in re ipsa nell’art. 193 TUA, quale suo intrinseco elemento costitutivo, in virtù del quale i soggetti coinvolti sono ugualmente obbligati a compilare ed a sottoscrivere il formulario – assumendosene peraltro onere e responsabilità diretti - e in ipotesi di omissione o di irregolarità dell’obbligo assunto, tutti i soggetti coinvolti, quali trasgressori principali, soggiacciono ciascuno alla violazione amministrativa accertata ed alla sanzione per questa disposta.
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