di Francesca Romana Fortunati
Le funzioni amministrative riconducibili alle materie di cui all’art. 117, c. 2, Cost. (tra cui rientra, alla lett s), la tutela dell’ambiente) che siano state conferite dallo Stato alla Regione sulla base di una valutazione orientata dai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, non possono essere poi dalla stessa Regione riallocate presso altro ente infra-regionale (es. Provincia, Città Metropolitana).
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 2/2024, ha così dichiarato la illegittimità costituzionale delle previsioni di cui all’art. 5, c. 2, della L.R. Lazio n. 27 del 1998, lett. a) b) c) nelle parti in cui aveva delegato alle Province le attività amministrative connesse all’approvazione dei progetti degli impianti e di varianti sostanziali in corso di esercizio (lett.a), all’autorizzazione relativa alla realizzazione degli impianti e delle varianti (lett. b) ed all’autorizzazione all’esercizio delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti (lett c). La Regione, nel delegare alle Province le funzioni sopra descritte e conferitele inderogabilmente con legge nazionale (artt. 196 e 208 TUA), avrebbe in realtà violato il parametro costituzionale di riferimento, introducendo una deroga in assenza di ulteriori disposizioni, sempre di rango primario, abilitanti l’operata riallocazione.