L’art. 1 del D.lgs. 231/2001 esclude dal proprio ambito di applicazione “lo Stato, gli enti pubblici non economici, gli altri enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.
Questa disposizione genera non pochi dubbi rispetto all’applicabilità delle disposizioni del D.lgs. n. 231 del 2001 nei confronti delle strutture sanitarie che, quindi, rimane controversa.
La dottrina prevalente ha ritenuto non sussistenti i dubbi circa la riferibilità dell’esclusione prevista dall’art. 1 alle strutture sanitarie pubbliche come quelle ospedaliere le quali debbono qualificarsi come enti pubblici non economici.
Tuttavia, la giurisprudenza prevalente è pervenuta a considerazioni differenti ponendo l’attenzione sull’“attività economica” dell’ente. Allo stesso modo numerose esperienze regionali hanno previsto l’adozione dei modelli 231 non solo all’interno delle strutture ospedaliere, ma anche nelle Unità Sanitarie Locali e nelle altre strutture sanitarie private.
Scopo del presente contributo è, pertanto, quello di offrire una panoramica delle strutture sanitarie che decidono di adottare modelli 231 per prevenire la commissione di reati.