di Daniele Carissimi
Spetta esclusivamente allo Stato e non rientra nelle competenze delle Regioni né dell’ARERA la fissazione dei criteri di individuazione degli impianti cd. “minimi” necessari per la chiusura del ciclo dei rifiuti.
Questo è il principio che il TAR Lombardia, nelle recenti sentenze “gemelle” n. 486, 501 e 557 del 2023 ha affermato - annullando la Delibera di ARERA 363/2021/R/RIF sul MTR-2 – ritenendo che nell’intera disciplina legislativa e regolatoria nazionale non vi sia alcuna disposizione che supporti la competenza dell’Authority nell’individuazione di impianti “minimi” di chiusura del ciclo dei rifiuti.
Nel caso di specie invero, è il Legislatore stesso ad avere attestato il potere espressamente sullo Stato, individuando altrettanto espressamente lo strumento – il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) - nel quale fissare i criteri di determinazione di tali impianti e di definizioni dei fabbisogni, sicchè nel caso di conferma da parte del Consiglio di Stato delle Statuizioni del TAR Lombardia, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza sarà costretto ad aggiornare il PNGR secondo le indicazioni dei giudici amministrativi.
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