Con la sentenza del 22 novembre 2022, n. 44559 la Corte di Cassazione ha ribadito un principio immanente in tema di responsabilità 231, ossia il principio per cui l’ente non può essere chiamato a rispondere se il reato commesso dalla persona fisica non è riconducibile ai reati presupposto previsti all’interno del decreto 231 (c.d. principio di tassatività dei reati).
Ed invero, la questione sottoposta all’attenzione della Cassazione ha avuto per oggetto l’infortunio occorso ai danni di un operaio, da cui è scaturita, nei confronti del Datore di Lavoro, la contestazione del reato di lesioni personali colpose ex art. 590 c.p., comma 3, aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e, nei confronti dell’ente, la contestazione dell’illecito amministrativo ex art. 25-septies del decreto 231.
La qualificazione del fatto di reato come lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche, tuttavia, non ha convinto i giudici della Cassazione, portandoli a dubitare dell’effettiva sussistenza del reato presupposto della responsabilità dell’ente.
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