Descrizione
Come ormai noto ai più, il D. Lgs. 231 del 2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti, dipendente dal reato commesso da un proprio soggetto apicale o dipendente, nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.
Nell’ambito dei reati presupposto ambientali, gli elementi dell’interesse o del vantaggio dell’ente vengono spesso ricondotti ad un risparmio di spesa conseguito grazie alla realizzazione della fattispecie criminosa.
Tuttavia, l’interesse o il vantaggio per l’ente può dirsi raggiunto anche quando la condotta criminosa posta in essere non implica direttamente un risparmio di spesa, ma è comunque il risultato di scelte organizzative inadeguate e volte, comunque, ad ottenere un risparmio generale.
Questo è quello che ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 21034 del 2022 in cui ha affrontato il caso di una Società condannata ai sensi dell’art. 25-undecies del decreto 231 per il reato presupposto di cui all’art. 137 commi 1 e 2, del TUA in materia di scarichi.
La sentenza merita quindi di essere approfondita con riguardo agli spetti connessi alla responsabilità dell’ente.
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