La cancellazione dell’ente dal registro delle imprese non comporta l’estinzione dell’illecito 231: la Cassazione muta il suo orientamento.

Descrizione

Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza n. 9006 del 21 marzo 2022

Il D.lgs. 231 del 2001, in materia di responsabilità amministrativa per fatto reato degli enti, disciplina le vicende modificative dell’ente senza tuttavia contemplare ipotesi di estinzione dell’ente come, per esempio, la cancellazione della società dal registro delle imprese. L’assenza di questa previsione normativa è una vera e propria lacuna che la giurisprudenza ha cercato di colmare con soluzioni interpretative.

Secondo un primo orientamento, l’estinzione fisiologica e non fraudolenta dell’ente poteva comportare l’estinzione dell’illecito in quanto, tale condizione giuridica, poteva essere equiparata alla morte dell’imputato e quindi causa estintiva del reato.

La Cassazione con la sentenza in commento ha cambiato rotta e, discostandosi dal precedente orientamento, ha affermato che la cancellazione dell’ente dal registro delle imprese non estingue l’illecito amministrativo addebitato alla società ex D.lgs. 231 del 2001.

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