Descrizione
Consiglio di Stato, IV Sez., sentenza 7 luglio 2022, 5670
Una società, previamente autorizzata all’installazione di un impianto di biometano, si vedeva annullare, in sede giudiziale, il provvedimento di A.I.A. che le era stato precedentemente rilasciato dalla Provincia.
Il TAR Puglia aveva accolto le censure mosse dal Comune circa il difetto di motivazione e la contraddittorietà del procedimento per la presenza cospicua di prescrizioni amministrative che avevano finito per esternalizzare valutazioni ambientali da inglobare ab inizio nel procedimento.
Il Consiglio di Stato, nel riformare la sentenza di primo grado, precisa la funzione delle prescrizioni/condizioni ambientali, le quali – in quanto finalizzate ad elevare il livello di protezione ambientale - costituiscono una componente fisiologica dell’A.I.A.
Concludendo, le prescrizioni amministrative non possono comportare ex se la rinnovazione dell’iter, salvo il caso in cui risultino introdotte modifiche sostanziali.
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