La procedura di modifica non sostanziale dell’AIA e le conclusioni del Consiglio di Stato: non c’è silenzio assenso, i termini per la P.A. non sono perentori!

Descrizione


di Valentina Bracchi

Il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell’art. 29-nonies del Dlgs 152/2006 che prevede al suo primo comma una procedura snella per la comunicazione di modifiche non sostanziali dell’AIA con un meccanismo del tutto identico a quello del silenzio-assenso di cui all’art. 20 della L. 241/1990 che, tuttavia è escluso in materia ambientale.

Nella sentenza in commento, la n. 9285 del 27 ottobre 2023, il giudice amministrativo fornisce una interpretazione restrittiva del disposto normativo, escludendo il ricorrere di una ipotesi di silenzio-assenso (in mancanza di espressa deroga al divieto generale) e propendendo invece per una mera facoltà del gestore di attuare le modifiche comunicate dopo il decorso del termine, a fronte di un potere della p.a. di intervenire in ogni momento, anche oltre il termine, indicato come non perentorio, per negare la modifica.

L’interpretazione non tiene conto però delle conseguenze di una siffatta impostazione, che pregiudica integralmente il legittimo affidamento del gestore.

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