Descrizione
L’art. 39 del decreto 231 stabilisce che “l'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo”.
La ratio che sta alla base di tale divieto normativo è evidente: evitare il conflitto di interessi sussistente fra l’ente ed il legale rappresentante indagato per il reato presupposto 231 dato dal fatto che questi due soggetti devono necessariamente perseguire linee difensive diverse.
Tale divieto, tuttavia, non sempre viene rispettato nell’ambito dei procedimenti 231 obbligando la giurisprudenza ad esprimersi ancora sulla portata dell’art. 39 del decreto 231.
È il caso questo della sentenza n. 28963 del 14 luglio 2022 in cui la Corte di Cassazione, dovendosi pronunciare sull’applicabilità della misura del sequestro preventivo in relazione a delitti di contrabbando, nei confronti di più società, ha ribadito il divieto per gli enti di farsi rappresentare dal proprio legale rappresentante indagato per il reato 231.
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