L’amministratore giudiziario antimafia e l’efficacia del modello 231

Descrizione


di Lucia Giulivi

Il codice antimafia all’art. 34 dettaglia la misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria.

L’adozione di questa misura è applicabile ove sussistano indizi (o elementi) idonei a ritenere che le modalità con cui sono state condotte alcune attività economiche imprenditoriali, abbiano agevolato la commissione di attività illecite ovvero finanziato soggetti coinvolti in sodalizi criminosi.

L’assenza di un legame diretto che possa essere qualificato in termini di favoreggiamento ovvero di concorso da parte dell’imprenditore che abbia agevolato l’attività illecita di terzi, richiede la rimproverabilità -almeno per colpa- del terzo imprenditore.

L’elemento soggettivo della colpa non deve necessariamente estendersi all’attività illecita compiuta successivamente da terzi anche grazie all’agevolazione ottenuta, dovendo limitarsi alla negligenza con cui si è operata l’attività imprenditoriale oggetto del proprio settore.

In tale ottica il Tribunale di Milano, sezione autonoma per le Misure di Prevenzione, ha disposto una “moderna messa alla prova aziendale finalizzata ad affrancare l’impresa da relazioni (interne ed esterne) patologiche” con forte interessamento della corretta adozione di un Modello organizzativo redatto ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

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