Liceità del deposito temporaneo: la prova spetta al produttore del rifiuto

Descrizione

di Giulia Todini

Il deposito temporaneo dei rifiuti rappresenta il raggruppamento degli stessi nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni imposte dalla normativa in materia rappresentata dall’attuale art. 185 bis del D. Lgs. n. 152/2006. 

Ebbene, il rispetto delle suddette condizioni consente una lecita tenuta del deposito esonerando da preventiva autorizzazione ambientale.

Diversamente, con la tenuta del deposito in difetto della menzionata norma si incorrerebbe nel reato di cui all’art. 256, 2 comma del D. Lgs. n. 152/2006 per deposito incontrollato.

In fase giudiziale, dunque, a chi spetta dimostrare la liceità del deposito temporaneo di rifiuti?

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