Descrizione
Lo scorso 24 febbraio 2021 è entrato in vigore il DM 188 del 2020 recante le disposizioni in materia di cessazione della qualifica del rifiuto da carta e cartone, nel rispetto ed in ottemperanza di quanto disposto all’art. 184-ter del Testo Unico Ambientale.
Dall’entrata in vigore del decreto ministeriale sono stati molti i quesiti che si sono succeduti rispetto alle implicazioni pratiche connesse alla suddetta normativa.
Basti pensare alla documentazione per la tracciabilità che deve accompagnare la carta ed il cartone recuperati e alle connesse valutazioni rispetto alla documentazione contabile che accompagna il trasporto, specie per quelle tratte che valicano i confini nazionali.
Se dunque questi materiali recuperati devono considerarsi merce e non rifiuti, la tracciabilità dovrà seguire le regole riservate ai prodotti così come i documenti connessi alla fatturazione delle operazioni commerciali connesse alla compravendita dell’end of waste da carta e cartone.
Ed è proprio rispetto alla documentazione comprovante il commercio di carta e cartone da parte degli intermediari che si verificano problematiche dovute all’incertezza probatoria legata anche al reverse charge.
Il presente contributo intende fornire alcune indicazioni sulla funzione che può avere la lettera di vettura con riguardo all’intermediario di carta e cartone rispetto all’effettuazione del detto servizio di congiunzione laddove l’intermediario sia senza detenzione.
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