di Valentina Bracchi
La recente riforma dell’art. 212 del Testo Unico Ambientale ha introdotto una disposizione in grado di creare forte disordine nel settore. Al momento le interpretazioni sono aperte atteso che il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali non ha ancora adottato alcuna disposizione attuativa della novella.
La riforma introduce una norma – incomprensibilmente all’interno del Testo Unico Ambientale – che reca una “dispensa” per il legale rappresentante dell’impresa che voglia assumere il ruolo di RT per l’impresa medesima, dalla verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento, senza però nulla precisare circa il possesso degli altri requisiti previsti dal DM 120/2014 e dalle delibere del Comitato Nazionale.
L’interpretazione più o meno estensiva del nuovo comma 16-bis dell’art. 212 del Testo Unico Ambientale è rimessa ora al Comitato Nazionale, che dovrà darne piena attuazione nel rispetto delle disposizioni generali sulla disciplina del Responsabile Tecnico, tenendo conto altresì del fatto che tale figura è ormai altamente specializzata e professionalizzata.
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