di Ada Norma
In base a quanto previsto dall’art. 3, comma 4 D.M. 182/2019, i produttori e gli importatori degli pneumatici - ovvero in loro vece i consorzi in forma associata - sono tenuti a provvedere alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso equivalenti al 95% del peso di quelli dai medesimi immessi sul mercanto nell’anno precedente, tramite contributo ambientale posto a carico degli utenti finali.
La necessità di raccogliere quantità di pfu superiori a quelle dichiarate come immesse sul mercato, aveva spinto il Ministero dell’Ambiente a stabilire dei target superiori di raccolta, in capo ai produttori.
La scelta di non prorogare tale misura per l’anno 2024 pone senza dubbio fine ad un’incertezza creatasi tra gli operatori del settore ed inerente al carattere vincolante o meno del provvedimento in parola.
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