Descrizione
Con la sentenza n. 313 del 12 maggio scorso, il TAR Umbria, Perugia, in accordo con l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, ha annullato una ordinanza sindacale di rimozione rifiuti, confermando che la responsabilità solidale del proprietario del sito ove sono stati abbandonati dei rifiuti da terzi, non è una responsabilità oggettiva, dovendosi invece provare in contraddittorio l’elemento soggettivo del dolo o della colpa.
Del resto detta interpretazione è l’unica possibile, alla luce dell’art. 192 TUA il quale prevede la responsabilità in solido del proprietario a cui “tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”.
Nonostante la chiarezza espositiva del legislatore e la cristallizzazione di una interpretazione giurisprudenziale univoca, si registrano ancora numerose pronunce sul punto.
LEGGI DI PIÙ