Nota a sentenza TAR Liguria, Sez. II, sent. del 4 luglio 2023, n. 688.
di Antonio Mogavero
La gestione dei rifiuti esitanti dalla pulizia manutentiva delle reti fognarie è stata, di recente (nel 2021), profondamente innovata; invero, il Legislatore ha integralmente sostituito il quinto comma dell’art. 230 TUA.
Tra le diverse novità, non può passare inosservato che, ai fini dello svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di detti rifiuti, si richiede, oltre all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (ANGA), anche l’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Questo riferimento, letto in combinato disposto con le modifiche apportate anche in materia di classificazione dei rifiuti, può apparire superfluo; tuttavia, costituisce un espresso richiamo non operato neanche dall’art. 212 TUA, che – come noto – disciplina l’Albo nazionale gestori ambientali.
In tal quadro, quindi, si inserisce una recente decisione del TAR Liguria, dalla quale ricavare diversi spunti anche sul rapporto tra l’art. 230, comma 5, TUA e l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori.