di Francesca Romana Fortunati
La CGT di I grado di Venezia e di Trieste si sono pronunciate sul riconoscimento della riduzione della quota variabile TARI per avvio a recupero extra servizio pubblico dei rifiuti urbani delle UND. Una società operante su diversi territori richiedeva la riduzione sostenendo che l’attività che dà diritto alla riduzione non deve essere limitata al riciclo, ma estendersi al più ampio avvio al recupero e il Gestore-resistente sosteneva che il diritto alla riduzione deve essere riconosciuto solo con la dimostrazione dell’avvio a riciclo: il Giudice Tributario ha espresso infine due interpretazioni opposte della normativa ambientale e fiscale di riferimento.
Per la corte veneziana, difatti, il d.lgs. 116/2020, recependo direttive unionali, richiede il coordinamento tra l'articolo 238 TUA e il c. 649 dell'art. 1 L. 147/2013 sulla TARI, nel senso di rendere sufficiente l'attestazione dell'avvio al recupero per ottenere la riduzione della TARI.
Per la corte triestina invece devono considerarsi distinte le previsioni della normativa ambientale (conferimento al di fuori del servizio pubblico e dimostrazione di avvio al recupero) da quella tributaria (riduzione della quota variabile TARI ammissibile solo per i rifiuti avviati al riciclo): trattasi di distinzione determinante, poiché il legislatore avrebbe inteso differenziare tra riciclo e recupero, escludendo il secondo dall'ambito di applicazione del comma 649.
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