RENTRI: il valore delle dichiarazioni mendaci

Descrizione


di Lucia Giulivi

Il diritto ambientale in questo ultimo anno ha visto la nascita di una novità in materia di tracciabilità per il tramite dell’entrata in vigore del RENTRI.

Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (in acronimo per l’appunto RENTRI) è lo strumento approntato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per consentire la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

La sua regolamentazione è contenuta in prima battuta all’interno del D.Lgs. 152 del 2006 e precisamente al suo articolo 188-bis (dedicato proprio al sistema di tracciabilità dei rifiuti) che, a sua volta, fa rimando ad ulteriori Decreti volti a disciplinare l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità.

In particolare, il Decreto n. 59 del 4 aprile 2023 ha introdotto il regolamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità, fornendo importanti chiarimenti anche con riguardo alle dichiarazioni che devono essere rese dall’operatore che deve o vuole iscriversi al sistema.

Più nel dettaglio le autodichiarazioni rese dagli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI, ove non veritiere, comporteranno l’applicazione di sanzioni per dichiarazioni mendaci di cui al DPR 8 dicembre 2000 n. 445 e, se del caso, le sanzioni penali previste dall’art 483 c.p.

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