di Antonio Mogavero
Il Testo Unico ambientale è categorico nel vietare l’abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo (nonché l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee).
Allo stesso modo, impone a chi viola tale divieto di provvedere alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi.
Tuttavia, sovente si verificano situazioni in cui non sussistono le condizioni tecniche ed economiche per procedere con la rimozione.
In tal quadro, l’art. 192 TUA non si esprime sulla possibilità di ricorrere al confinamento dei rifiuti pervenuti, inducendo gli operatori del settore ad interrogarsi sulla possibilità di ricorrere a misure di messa in sicurezza permanente di cui alla normativa sulle bonifiche.
Al riguardo, il Ministero, appositamente interpellato sul tema, si esprime sulla possibilità di applicare la messa in sicurezza permanente anche nel caso di rifiuti abbandonati.
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