di Daniele CarissimiIl Regolamento per la cessazione della qualifica di rifiuto della carta da macero di cui al DM n. 188 del 2020 rappresenta un importante traguardo per il settore cartario e per la transizione verso modelli di economia circolare e sviluppo sostenibile, in quanto ha consentito di affinare e rendere ancor più virtuoso il percorso normativo e tecnologico per il riciclaggio e il recupero di carta e cartone giunti a fine vita, governato fino a poco tempo fa dal solo Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 dedicato al recupero secondo procedure semplificate di determinate tipologie di rifiuti non pericolosi, tra cui appunto carta e cartone.
Il rapporto con il Decreto del ’98, tuttavia, è a tutt’oggi controverso in quanto, anche a fronte dell’entrata in vigore della nuova normativa, tra le due norme continuano a permanere alcune asimmetrie capaci di generare problemi interpretativi di non poco conto per gli operatori del settore.
L’ultimo dubbio che in ordine di tempo, l’allora Ministero della Transizione Ecologica si è trovato a dover chiarire attiene alla possibilità di estendere alla carta da trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (CER 19 12 01) e agli scarti delle selezioni di carta destinati al riciclo (CER 03 03 08) l’applicazione della procedura semplificata prevista dal DM 5 febbraio 1998, nonostante detta norma non li indichi tra le tipologie di rifiuti assoggettati a tale regime e solo per il fatto che esse sono espressamente contemplate tra quelle indicate nel DM 188 del 2020 ai fini dell’EoW. Interrogativo a cui il MITE ha ben presto dato risposta negativa. Vediamo perché.
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