di Valentina Bracchi
Avvalendosi dell’ormai noto strumento dell’interpello ambientale, la Provincia di Viterbo ha richiesto al Ministero di fornire chiarimenti circa la possibilità di autorizzare, nell’ambito di un ciclo di recupero, il riavvio a R13 - invece che la collocazione in deposito temporaneo - di un rifiuto proveniente da un trattamento in R12, con cambio EER.
Rispetto al quesito posto, il Ministero si è recentemente espresso e, richiamando le definizioni di recupero e recupero di materia, nonché quelle delle operazioni di recupero di interesse, di cui all’allegato C alla parte IV del TUA, ha precisato che ai fini della corretta identificazione delle operazioni da autorizzare occorre considerare la successiva destinazione del rifiuto trattato e che le operazioni R12 sono preliminari ad una delle operazioni da R1 a R11, con esclusione, di fatto delle operazioni R13.
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