Descrizione
TAR Veneto, Sez. III, Sentenza del 6 ottobre 2022, n. 1504
Un altro TAR si pronuncia in materia di TARI, annullando ancora una volta delle disposizioni del regolamento comunale.
Si tratta del TAR Veneto n. 1504 del 6 ottobre del 2022.
In particolare, parte ricorrente ha evidenziato che l’Amministrazione comunale avrebbe illegittimamente innovato la disciplina regolamentare nella parte in cui ha escluso dall’applicazione della tariffa i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente collegati all’esercizio dell’attività produttiva, fermo l’assoggettamento però a tariffa “delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque della parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche”.
Ebbene, il giudice amministrativo, dopo avere rammentato la riforma avvenuta per opera del d.lgs. 116 del 2020 nonché la nota del Mite n. 37259 del 12.4.2021, accoglie su tale punto il ricorso ritenendo che “i magazzini di stoccaggio, sia quelli utilizzati per le materie prime e le scorte, sia quelli per i prodotti finiti, nonché le aree strettamente collegate funzionalmente all’attività imprenditoriale, devono essere considerate superfici strettamente connesse al “ciclo produttivo”, con riconoscimento di produzione di rifiuti (solo) industriali; proprio per tale ragione, in quanto aree strettamente e oggettivamente connesse alla produzione, sono soggette al regime giuridico proprio dell’attività principale alla quale ineriscono, con la conseguenza che non possono essere incluse nel concetto di “rifiuti urbani” o rifiuti ad essi assimilati”.
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