Assunzione volontaria oneri di bonifica: obbligo di ultimare l’attività

Descrizione

Cons. Stato, sez. IV, sent. del 2 febbraio 2024, n. 1110

Le misure di bonifiche non possono essere imposte al proprietario non responsabile della contaminazione, a fronte della natura sanzionatoria di detta misura. Diversamente, le misure di messa in sicurezza di emergenza e le misure di prevenzione possono gravare sul proprietario o diverso detentore dell’aria incolpevole, in quanto non hanno analoga natura sanzionatoria ma preventiva e cautelare, traendo fondamento nei principi di precauzione e dell’azione preventiva.

Il Consiglio di Stato, con la decisione n. 1110/2024, ritiene che detti consolidati principi non trovano applicazione nelle ipotesi in cui il proprietario, ancorché incolpevole, attivi volontariamente gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale.

Invero, sostiene che la fonte dell’obbligazione del soggetto incolpevole va rinvenuta nella gestione di affari non rappresentativa. Pertanto, ai sensi dell’art. 2028 c.c. colui che, scientemente e senza esservi tenuto, assume la gestione di un affare altrui ha l’obbligo di proseguirla fino a quando l’interessato possa provvedervi da sé.

Nel caso sottoposto all’attenzione dei Giudici di Palazzo Spada, quindi, l’assuntore volontario è tenuto ad ultimare l’attività di bonifica iniziata ovvero proseguirla finché l’amministrazione non sia in grado di far subentrare l’autore dell’inquinamento. Resta inteso, che il proprietario incolpevole avrà diritto di rivalersi nei confronti del responsabile della contaminazione per le spese sostenute.

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