Autorizzazione unica: la diffida non necessita di preliminare comunicazione

Descrizione

TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. del 3 maggio 2024, n. 378

Il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, dichiara infondato il ricorso per l’annullamento della diffida di cui all’art. 208, comma 13, lett. a), TUA per l’inottemperanza alle disposizioni dell’autorizzazione unica, proposto da una società operante nel settore della gestione dei rifiuti speciali non pericolosi. Quest’ultima lamentava, tra l’altro, che la diffida non sarebbe stata preceduta dall’avviso di avvio del procedimento.


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