Descrizione
Cons. Stato, sez. IV, sent. del 1° agosto 2023, n. 7462
L’articolato procedimento di cui all’art. 242 e ss. TUA è da qualificare come un procedimento a formazione progressiva, nell’ambito del quale sono individuati diversi fasi procedimentali connesse, ma distinte tra loro. Ne consegue, che il giudicato formatosi sugli obblighi della fase preliminare non deve necessariamente dispiegare effetti sulle fasi successive del procedimento, così da precludere l’impugnativa del provvedimento definitivo.
È quanto emerge dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 7462/2023, la quale sostiene che il fatto che in una prima pronuncia sia stata riconosciuta la legittimità degli atti dell’amministrazione che individuavano la società appellante come responsabile dell’inquinamento, secondo un criterio probabilistico e in base al principio precauzionale, porta a ritenere coperto da giudicato l’obbligo di procedere alla redazione del Piano di caratterizzazione.
Tuttavia, essendo emerso in sede di caratterizzazione e analisi di rischi, che l’unica significativa forma di inquinamento rilevata non è eziologicamente ricollegabile all’attività della società appellante, appare illegittima la successiva attività dell’amministrazioni, che ha posto in capo a quest’ultima gli oneri connessi alla bonifica del sito. Il Giudice di primo grado, invece, aveva ritenuto che il giudicato formatosi per effetto della prima sentenza fosse preclusiva di ogni sindacato giurisdizionale sulle fasi successive.
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