Descrizione
Cass. pen., Sez. IV, sent. del 4 aprile 2022, n. 12438
La contaminazione di un sito ad opera del venditore rientra nei “vizi” di cui all’art. 1490 c.c. e, pertanto, il medesimo soggetto, i suoi eredi e/o aventi causa sono tenuti al rimborso all’acquirente delle spese sostenute in ragione della bonifica dell’area.
Con sentenza n. 12438 del 19 aprile 2022, la Corte di Cassazione ha, infatti, riconosciuto in capo al compratore di un immobile sito su un’area contaminata l'azione aestimatoria o quanti minoris di cui all’art. 1492 c.c., nella misura in cui tale contaminazione non fosse già conoscibile dal medesimo soggetto al momento della compravendita.
Pertanto, sussistendo una responsabilità contrattuale in capo agli eredi del venditore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1490 c.c., la Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato dai medesimi, tenuti, quindi, al ristoro di tutti i costi relativi alla dovuta bonifica ex art. 17 d. lgs. 22/1997.
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