Descrizione
Cons. Stato, sez. II, sent. del 24 luglio 2023, n. 7196
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7196/2023, dichiara fondato il ricorso proposto da un operatore del settore della selezione degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti, diretto all’annullamento della delibera dell’ARERA relativa all’approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.
Nello specifico, la ricorrente sosteneva che il previsto riconoscimento dei costi in tariffa anche per la commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate, comportava una duplice remunerazione per i gestori integrati, in quanto da un lato si vedono inclusa la componente tariffaria dell’attività di preselezione e selezione, dall’altro sono remunerati con i corrispettivi dei sistemi di compliance.
Ne consegue, a detta del ricorrente, un effetto distorsivo della concorrenza incompatibile con la finalità regolatoria, in quanto un diverso operatore - così come confermato dalla stessa ARERA - vedrà coperti i propri costi di pretrattamento solo tramite il prezzo pagato per l’attività di cernita e stoccaggio.
Al riguardo, i Giudici di Palazzo Spada sostengono che la metodologia tariffaria appare effettivamente illogica, irragionevole ed idonea a determinare distorsioni della concorrenza, in quanto, nell’ambito di un medesimo segmento di mercato, solo alcuni soggetti duplicano la copertura dei costi di esercizio in quel particolare settore di attività.
LEGGI DI PIÙ