Descrizione
Cass. civ., sez. II, ord. del 13 giugno 2023, n. 16777
La produzione di una mera visura camerale non è sufficiente all’imprenditore per provare l’esonero dall’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti pericolosi, come già previsto all’art. 12 dell’abrogato D.Lgs. 22/1997, in quanto la prova va offerta mediante la produzione di scritture aziendali e non con una semplice visura camerale storica, in sé meramente riproduttiva dei dati comunicati dallo stesso datore.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 16777/2023, rigetta il ricorso proposto avverso due ordinanze per la violazione degli allora artt. 12 e 15 D.Lgs. 22/1997, per non aver compilato il formulario in relazione al trasporto di rifiuti costituiti dalle acque di vegetazione prodotte nella campagna olearia, nonché per non averne annotato la produzione sul registro di carico e scarico.
Dall’ordinanza emerge che la presentazione della certificazione della Camera di commercio, al fine di dimostrare l’assenza di dipendenti dell’impresa artigiana, così da rientrare nelle ipotesi di esenzione, non è sufficiente, costituendo un mero elemento formale. Invero, si sarebbe dovuto provare in concreto l’organizzazione della propria attività, le modalità di svolgimento della stessa, nonché l’esistenza o meno di dipendenti a carico della ditta.
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