Compromissione di un sito già inquinato: non esclusa la responsabilità dell’ente

Descrizione

Cassazione penale, Sez. III, Sentenza del 20 ottobre 2022, n. 39759

La Corte di Cassazione ha stabilito il principio per cui non si può in automatico escludere il reato di inquinamento ambientale qualora la condotta dell’agente ricada su un sito già interessato da una precedente compromissione ambientale.

È quanto affermato nella recente sentenza n. 39759 del 20 ottobre 2022, con la quale gli Ermellini hanno respinto le doglianze del titolare di un’impresa che era stato condannato per inquinamento ambientale di un fondo ex art 452-bis, Codice penale, per aver trasportato e successivamente scaricato rifiuti su un sito già dapprima contaminato.

Il ricorrente riteneva che il reato di inquinamento ambientale fosse possibile solamente in relazione a fondi non già pregiudicati da precedenti condotte compromettenti o deterioranti.

Tale assunto, invero, è stato respinto dalla Suprema Corte, secondo la quale il Legislatore ha richiesto soltanto l’astratta possibilità di rilevare in termini quantitativi l’esistenza di un fenomeno di compromissione o deterioramento ambientale, ma non ha previsto altresì che lo stesso debba o possa essere soggetto necessariamente ad una procedura di calcolo numerico degli effetti da esso prodotti.

Pertanto, secondo gli Ermellini ben può assumere rilevanza penale anche l’ulteriore aggravamento della compromissione di un sito, essendo “di comune esperienza il fenomeno di possibile ulteriore aggravamento della già avvenuta compromissione di un sito naturale”.

LEGGI DI PIÙ

Questo contenuto è consultabile solo se si è sottoscritto un abbonamento CONTENT (oppure un pacchetto OPEN ACCESS)

 VAI AGLI ABBONAMENTI

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Contattaci se hai bisogno di maggiori informazioni su questo contenuto
RICHIEDI INFORMAZIONI
Contatta il nostro servizio clienti ed ottieni in tempi brevi tutte le informazioni necessarie nonché preventivi gratuiti.
Ambiente Legale dalla parte delle aziende.
RICHIEDI INFORMAZIONI