Descrizione
Cass. civ., Sez. II, sent. del 14 febbraio 2023, n. 4561
L’amministratore del condominio, in quanto tale, non è solidalmente responsabile con il condominio nelle ipotesi in cui sia accertata la violazione del regolamento comunale sui rifiuti urbani per la presenza, all’interno dei contenitori dei rifiuti per la raccolta differenziata assegnati al condominio, di rifiuti irregolarmente conferiti.
Lo sostiene la Cassazione, con la sentenza n. 4561/2023, adito a seguito di una pronuncia che affermava la responsabilità in via solidale dell’amministratore del condominio per la violazione contestata sulla base del rilevo che i contenitori oggetto di irregolare conferimento erano collocati in luoghi di proprietà del condominio.
Gli Ermellini chiariscono, invece, che l’amministratore di condominio svolge l’incarico, riconducibile alla figura del mandato, di gestione ed amministrazione dei beni comuni, oltre che di tenuta della contabilità, e nell’ambito solo di tali attribuzioni ha la rappresentanza dei condomini verso l’esterno.
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