Descrizione
Cons. di Stato, sez. IV, sent. del 28 giugno 2023, n. 6319
Ai sensi dell’art. 9 della legge quadro sull’inquinamento acustico (L. 447/1995), il Sindaco ha il potere di disporre speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, estese sino all’inibitoria totale di alcune sorgenti rumorose, purché con provvedimento motivato e in presenza di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica. Al riguardo, la valutazione di eccezionalità non consegue necessariamente alla magnitudine dell’evento cui si intende far fronte, ma, di contro, è mera funzione dell’assenza di strumenti ordinari che possano avere la medesima efficacia.
È quanto ribadito dal Consiglio di Stato nella sentenza 6319/2023, con la quale specifica che ciò può avvenire anche nelle ipotesi in cui via sia il rispetto dei limiti di emissioni sonora.
Invero, sostiene che nell’ampia dizione di salute pubblica vi rientra anche la pubblica quiete e che la preservazione di questa non può essere garantita in toto dal rispetto dei suddetti limiti, potendosi verificare ipotesi in cui, nel rispetto di questi, si verifichi comunque un vulnus all’interesse pubblico protetto. Inoltre, ricorda, il limite di emissione sonora non è ex lege qualificato come soglia al di sotto della quale tutto è sempre e comunque consentito.
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