La previsione regionale di non realizzare inceneritori di rifiuti viola la competenza dello Stato

Descrizione

Corte Costituzionale 25 luglio 2022, n. 191

Il Giudice delle Leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della Legge della Regione Abruzzo 30 dicembre 2020, n. 45, art. 1, comma 4, nella parte in cui si esplicita “la volontà di non prevedere la realizzazione di impianti dedicati di incenerimento per i rifiuti urbani” sul proprio territorio per la violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente ex art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Nello specifico, l’illegittima ingerenza nella competenza legislativa dello Stato si fonda sui disposti degli articoli 195, comma 1, lettera f), d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e 35, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014 (cd. decreto sblocca Italia):

  • La prima norma stabilisce che spetta allo Stato "l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese”;
  • La seconda prevede che è compito del Presidente del Consiglio dei ministri (sentiti il MiTE e la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato e le regioni) individuare “a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale” e che “gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale”.

In tale contesto il legislatore regionale, dichiarando la volontà che non si costruisca un impianto di incenerimento, pone un limite alla localizzazione di tale impianto, violando la competenza che la disciplina poc’anzi richiamata attribuisce alle autorità statali.
Ecco dunque che - si legge nella sentenza - “la valutazione della necessità di collocare un impianto di incenerimento nel territorio abruzzese è compito dello Stato” e la norma in commento è affetta da vizio d’incompetenza.

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