Descrizione
Corte di Cass. Sent. 5 Luglio 2022 n.25633
Non sussiste alcun rapporto tra operazioni commerciali aventi ad oggetto certi tipi di materiali e la loro qualifica di rifiuti, la quale preesiste ed è indipendente da qualsivoglia scambio tra le parti.
È quanto sancito dalla Corte di Cassazione con sent. 5 Luglio 2022 n. 25633, che conferma la condanna del ricorrente che si era reso protagonista di una spedizione illecita di rifiuti speciali, da lui acquistati per poi essere esportati. Nel tentativo di liberarsi da responsabilità, l’imputato argomentava che la natura di rifiuto dei suddetti materiali dovesse ritenersi esclusa proprio in virtù della loro destinazione commerciale.
Sottolineano correttamente i giudici, che la qualifica di rifiuto, in base a quanto previsto dall’art. 183 TUA, non è influenzata dalle vicende negoziali del materiale, poiché, ragionando diversamente, si arriverebbe al paradosso di escludere ogni forma di commercio di rifiuti.
La qualifica di rifiuto dunque preesiste alle eventuali operazioni di compravendita avente ad oggetto il rifiuto stesso.
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