Descrizione
Cass. Pen., sez. II, sent. del 2 maggio 2023, n. 18024
La Corte di Cassazione, con la decisione n. 18024/2023, ha statuito che il Sindaco viene ritenuto colpevole per gestione non autorizzata dei rifiuti, nel caso in cui questo non vigili circa sulla corretta attuazione delle relative operazioni.
Nel caso di specie, ha respinto il ricorso avente ad oggetto la gestione non autorizzata dei fanghi prodotti dal depuratore comunale, per cui il Tribunale aveva ritenuto colpevoli il Sindaco ed il responsabile dell’Ufficio tecnico comunale. Il ricorrente lamentava una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione sbagliata e non condivisibile delle risultanze probatorie.
I giudici specificano come i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, di cui all’art. 127 D.Lgs. 152/06 sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti sia nel caso di mancato trattamento dell’impianto di depurazione, sia quando il trattamento venga effettuato in luogo diverso o in modo incompleto, inappropriato o fittizio. Nello specifico, in relazione alla posizione del sindaco rispetto all’attività di gestione dei rifiuti, viene sottolineato come il Sindaco, una volta esercitati i poteri attribuitigli dalla legge, non può semplicemente disinteressarsi degli esiti di tale sua attività.
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