Descrizione
Consiglio di Stato, Sez. V, 1° dicembre 2022, n. 10566
Con la sentenza n. 10566 del 1° dicembre 2022, il Consiglio di Stato si è espresso sulla questione oggetto di contrasto giurisprudenziale inerente il possesso della certificazione di qualità nell’ambito dei raggruppamento temporanei di imprese.
In particolare, nella sentenza viene ricordato che:
- nella sentenza emanata dalla medesima sezione n. 1916 del 17 marzo 2020, si è affermato che, così come ritenuto per il caso in cui la certificazione di qualità sia richiesta per la qualificazione, anche quando è richiesta per l’attribuzione del punteggio premiale, in caso di concorrente plurisoggettivo essa deve essere posseduta da tutti i componenti del raggruppamento;
- mentre in un’altra sentenza della medesima sezione ovvero la n. 1881 del 16 marzo 2020, è stato affermato che, quando il possesso della certificazione di qualità non costituisce un requisito di ammissione alla procedura, ma solo elemento integrativo e di valorizzazione dell’offerta, ai fini del riconoscimento di un punteggio aggiuntivo per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, se il possesso non è richiesto dalla legge di gara, a pena di inammissibilità, in capo ad ogni ditta, le certificazioni di qualità sono da ascrivere al raggruppamento nel suo complesso.
Da tali oscillazioni giurisprudenziali, il Consiglio di Stato ritiene che la questione vada risolta componendo il contrato mediante l’affermazione della necessità di considerare volta a volta i contenuti complessivamente desumibili dalla legge di gara.
Va invero “superato l’assunto a base di entrambi i citati precedenti che vi sia un principio generale ricavabile dalla disciplina in materia secondo cui il requisito in parola è valutabile per l’attribuzione del punteggio premiale nei confronti dei raggruppamenti solo quando sia posseduto da tutti i membri del raggruppamento, a meno che la legge di gara non contenga un’esplicita deroga in tal senso, ovvero, all’opposto, solo quando la legge di gara lo richieda esplicitamente a pena di inammissibilità in capo a ogni ditta.”
Secondo il Consiglio di Stato, l’art. 95, comma 6 del D. Lgs. n. 50 del 2016, sostiene tale interpretazione ove, nella valutazione delle offerte, consente di valorizzare il possesso delle certificazioni anche in capo ad una soltanto delle imprese del raggruppamento se idoneo comunque a connotare positivamente l’offerta di quest’ultimo.
In definitiva, anche per il criterio di valutazione dell’offerta riferito al possesso di certificazioni ambientali, la disciplina va desunta dall’interpretazione della legge di gara, secondo i consueti canoni ermeneutici.
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