Parametri per la determinazione della TARI: solo quelli della L. 147/2013

Descrizione

Cons. di Stato, sez. V, sent. del 5 giugno 2023, n. 5472

La determinazione della TARI deve avvenire nel rispetto di due parametri, ossia la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti, in relazione anche alle attività svolte; nonché il costo per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti. Pertanto, non possono essere surrettiziamente utilizzati altri criteri mediante i quali si vogliono perseguire obiettivi (quale quello di accrescere la diffusione della raccolta differenziata in determinate zone o quartieri del territorio comunale) che finiscono per compromettere il rapporto tra la tariffa e la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti per unità di superficie, e - sul piano dell’azione amministrativa - configurano un vizio di eccesso di potere.

Lo sostiene il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5472 del 5 giugno 2023, con la quale respinge l’appello proposto da un Comune campano avverso la pronuncia del TAR che annullava la delibera consiliare con la quale veniva determinate le tariffe della tassa sui rifiuti, a fronte del mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge per la determinazione delle tariffe TARI.

Invero per gli immobili destinati a collegi, case vacanze e convivenze, il suddetto Comune, nella determinazione della tariffa, faceva riferimento alla maggiore o minore percentuale di raccolta differenziata, mentre l’art. 1, comma 652 della L. 147/2013 stabilisce i differenti criteri summenzionati. LEGGI DI PIÙ

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