Descrizione
Corte di Giustizia UE, Sentenza del 17 novembre 2022, Causa C-54/21
Nonostante l’esclusione dalla gara d’ appalto, all’operatore soccombente deve essere garantito il diritto di accesso alle informazioni “essenziali”, riguardanti le referenze e l’esperienza del personale incaricato dell’esecuzione materiale, allegati da altri offerenti.
È quanto ha sancito la Corte di Giustizia UE con sentenza 17 novembre 2022, causa C-54/21, nella quale i giudici comunitari accolgono le doglianze della ricorrente, la quale, dopo non essere risultata vincitrice della gara per lo sviluppo di progetti di gestione ambientali, lamentava la mancata trasmissione delle informazioni allegate dagli altri concorrenti.
L’organo giudicante dà in questo caso una lettura restrittiva degli articoli 18 e 21 della direttiva 2014/24/UE, relativi agli obblighi di trasparenza e riservatezza, i quali, secondo i giudici, non possono limitare tout court l’esigenza di tutela giurisdizionale delle parti in causa.
Nell’esigenza di un bilanciamento tra tutela alla riservatezza e garanzie giurisdizionali, dicono i giudici, deve in ogni caso essere consentita la conoscenza di quelle informazioni definite “essenziali”, trasmesse dagli altri offerenti e pertinenti alla gara d’appalto.
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