Descrizione
Cons. di Stato, sez. V, sent. del 9 giugno 2023, n. 5665
La clausola della lex specialis che impone il divieto di ribasso sui costi di manodopera è in flagrante contrasto con l’art. 97, comma 6, D.lgs. 50/2016 e, più in generale, con il principio di libera concorrenza nell’affidamento delle commesse pubbliche.
È quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza 5665/2023, che richiama, esclusivamente al fine di interpretare correttamente la clausola, anche l’art. 41, comma 14, D.Lgs. 36/2023, dal quale risulta che i costi della manodopera, al pari di quelli della sicurezza, sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso.
Evidenziando il cambio di rotta rispetto alla normativa del 2016, viene accolto il ricorso presentato avverso la sentenza del TAR, che accoglieva le doglianze della seconda classificata, che sosteneva la sussistenza di una causa escludente in capo all’aggiudicataria in ragione di un illegittimo ribasso che la stessa avrebbe offerto sul costo della manodopera, nonostante, secondo la ricostruzione, la lex specialis ne facesse espresso divieto.
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